Roma – “Dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto ‘fine stato di emergenza’ il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione”.
È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti
casi:
Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
Intercity Notte e Alta Velocità;
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
È altresì fatto obbligo- prosegue l’ordinanza- di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
La presente ordinanza- conclude il documento- produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Dall’1 maggio non sarà più necessario il Passenger Locator Form. I moduli di localizzazione passeggeri (PLF) sono ad oggi utilizzati dalle autorità sanitarie pubbliche per facilitare il tracciamento dei contatti nel caso in cui i viaggiatori siano esposti a una malattia infettiva durante il loro viaggio.