Roma – Le key box all’ingresso di palazzi e appartamenti destinati alla locazione turistica breve e più in generale il check-in da remoto non soddisfano gli adempimenti, cui sono tenuti i gestori delle strutture, previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Una circolare, protocollata lo scorso 18 novembre, del capo della polizia, Vittorio Pisani, fa scoccare il gong finale per le cassette utilizzate dai proprietari di alloggi destinati alla locazione per lasciare le chiavi di casa ai turisti e accelerare le procedure di arrivo e partenza. La notizia emersa nelle ultime ore con una precisa indicazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che segnala che le key box sono sostanzialmente superate pone fine a una diatriba che ha preso quota da qualche mese, diventando involontariamente l’ennesimo sintomo del boom turistico in città d’arte come Firenze, Roma, Napoli sempre più visto da amministratori e residenti alla maniera di una sindrome da overtourism. La circolare parte dall’interrogativo se la ricezione dei clienti con key box e codice di apertura automatizzata per accedere agli alloggi soddisfi i requisiti di legge.
E la risposta è molto diretta: “Appare con chiarezza che la gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività”. Un dettaglio quest’ultimo non secondario dal momento che Roma e l’Italia intera si preparano alle celebrazioni del Giubileo del 2025 che, unitamente a una forte domanda turistica e a un contesto internazionale delicato, impongono il ricorso a “misure stringenti“. Come logica conseguenza, prosegue la circolare, “si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in ‘da remoto’ non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti” previsti dall’articolo 109 del testo unico. Ovvero una verifica di persona della corrispondenza fra persone alloggiate e documenti forniti, comunicando gli elementi dovuti alla questura di competenza.